STATUTO DEL CRAL DEGLI ATENEI
DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO
Art. 1
È costituita una associazione denominata: «CRAL DEGLI ATENEI >>
Art. 2
L’associazione ha sede in Via Sergio Pansini n. 5 – 80131 Napoli .
Art·3
L’associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell’art. 11 della legge 300/1970, del D.L. n° 460/97, delle leggi n. 328/2000 e n. 383/2000 e del D.M. 471/2001 e persegue finalità di solidarietà e di utilità sociale nell’ambito culturale, sociale e ricreativo.
L’associazione ha lo scopo di migliorare lo stato e il benessere dei lavoratori dipendenti ed autonomi mediante iniziative sociali, culturali e del tempo libero organizzate, promosse e gestite in proprio o affidate previa convenzione a terzi.
Come associazione non lucrativa potrà godere di tutte le. promozioni, le sponsorizzazioni, i finanziamenti e i Servizi offerti e/o previsti dalle leggi e dallo stato, dalla Comunità europea e da altri enti locali, da aziende, da organismi datoriali e sindacali.
Per quanto sopra espresso potrà:
Convenzionarsi con:
Studi Professionali, bar, mense, Cral, circoli ricreativi e sportivi del dopo lavoro, attività riguardanti la distribuzione secondo tutte le tabelle merceologiche previste dalle Camere di Commercio comprese quelle per la somministrazione di cibi cotti, bevande, alcolici, super alcolici.
Formulare convenzioni con soggetti che periodicamente o occasionalmente possono distribuire servizi e prodotti a beneficio dei lavoratori dei familiari e congiunti.
Curare la formazione Professionale e linguistica dei lavoratori aderenti e dei propri figli eventualmente anche progettando corsi per nuove figure professionali da proporre a Enti finanziatori.
Promuovere ed incentivare il risparmio, la previdenza, il trasferimento dei rischi in genere mediante. convenzioni speciali con Aziende ed Enti assicurativi.
Promuovere accordi speciali con Enti Bancari e Aziende finanziarie per aperture di conti correnti di accredito e addebito e l’accensione di mutui per l’acquisto di immobili o altri beni durevoli.
Promuovere l’associazionismo e le solidarietà tra le diverse classi sociali, le sinergie associative tra Enti Pubblici e Privati, eventualmente partecipandovi e apportandovi le proprie conoscenze e le proprie esigenze collaborando e scambiando servizi. Inoltre potrà svolgere le sue attività anche in sedi diverse dalla propria e potrà svolgere tutte le attività mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il conseguimento di mutui, sconti, anticipazioni, finanziamenti, e contributi ed instaurare rapporti bancari di conto corrente, fatta eccezione per quelle attività immobiliari che per legge devono essere svolti da soggetti con particolari requisiti.
L’Associazione deve prevedere l’adesione all’ANCIU e l’associazione agli altri CRAL universitari.
ASSOCIATI
Art. 4
Sono associati, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo:
• Quanti, a qualunque titolo, operano nelle Università campane e le Aziende Universitarie Policlinico, che aderiranno tramite l’esplicita delega così come previsto dal CCNL del comparto Università e relativi Contratti Decentrati dei dipendenti delle Università.
• Gli ex dipendenti cessati dal servizio con liquidazione di pensione;
• Gli ex dipendenti ed i docenti che hanno optato per la libera professione e che hanno prestato servizio attivo per almeno tre anni consecutivi;
• Le vedove, i vedovi di dipendenti o il primogenito di questi;
Per l’iscrizione il richiedente deve sottoscrivere il modulo di adesione relativo alla categoria di appartenenza riportante le modalità di pagamento, l’intestazione dell’associazione e il numero di conto corrente ad essa intestato. Gli iscritti all’associazione riceveranno il relativo attestato con numero di immatricolazione progressivo.
I familiari e i conviventi del socio hanno diritto a partecipare a tutte attività sociali
Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo. Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art·5
Gli associati cessano di appartenere all’associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza. Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato. La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati: a) che non partecipano alla vita dell’associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’associazione;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall’assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale; c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione. L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art. 6
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente Segretario;
e) il Collegio dei Revisori;
f) il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA
Art.7
L’assemblea è formata da tutti gli associati. L’assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’assemblea si radunerà almeno una volta all’anno.
Spetta all’assemblea:
– deliberare in merito: all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
– alla nomina del Comitato Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
– all’approvazione e alle modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
Le delibere dell’assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Art. 8
L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o, ancora, a mezzo di affissione della convocazione sulle bacheche del Cral installate negli Atenei e pubblicazione della convocazione sul sito dell’Associazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati.
COMITATO DIRETTIVO
Art. 9
L’associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall’assemblea, composto da cinque a undici membri scelti fra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo sceglierà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.
Art 10
Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell’associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato. È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione. Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all’assemblea per l’approvazione rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o posta elettronica.
PRESIDENTE
Art. 11
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
VICE PRESIDENTE
Art. 12
Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli cura la parte amministrativa dell’Associazione e sostituisce il Presidente nel caso questi si assenti o abbia un impedimento prolungato.
COLLEGIO DEI REVISORl
Art. 13
L’assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L’Assemblea nomina fra questi il Presidente
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 14
L’assemblea nomina un collegio dei probiviri composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L’Assemblea nomina fra questi il Presidente
PATRlMONIO
Art. 15
Il patrimonio sociale è formato:
a) dal patrimonio iniziale di € 1.000,00 versato dai Soci fondatori;
b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
c) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti; e da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 16
L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 C.C.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 C.C. In caso di estinzione l’assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.